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📝 Contratti pubblici (D.Lgs 36/2023)

Il nuovo Codice dei contratti pubblici

Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha sostituito integralmente il previgente D.Lgs. 50/2016, entrando in vigore dal 1° aprile 2023 con efficacia dal 1° luglio 2023 (correttivo D.Lgs. 209/2024). È la disciplina di riferimento per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di appalto e di concessione da parte di enti locali, stazioni appaltanti ed enti concedenti.

I principi generali

Il codice apre con tre principi cardine, che l'art. 4 eleva a criterio interpretativo e applicativo dell'intera disciplina: il principio del risultato (art. 1), che orienta l'azione amministrativa verso l'affidamento e l'esecuzione tempestivi e di qualità; il principio della fiducia (art. 2), volto a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari e a superare la "paura della firma"; il principio dell'accesso al mercato (art. 3), che garantisce concorrenza e non discriminazione tra operatori economici. Seguono ulteriori principi (artt. 5-12): buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione, applicazione dei contratti collettivi.

Programmazione, progettazione e RUP

Il ciclo di vita del contratto si articola in programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per ciascun intervento la stazione appaltante nomina, fin dal primo atto di avvio, il responsabile unico del progetto (RUP, art. 15), figura che ha sostituito il precedente responsabile unico del procedimento, con compiti di coordinamento e vigilanza sull'intera vicenda contrattuale. La progettazione dei lavori si articola oggi in due soli livelli: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

Le procedure di scelta del contraente

Il codice disciplina la procedura aperta (art. 71), cui può partecipare chiunque sia interessato; la procedura ristretta (art. 72), riservata agli operatori invitati dopo una fase di prequalifica; la procedura competitiva con negoziazione (art. 73) e il dialogo competitivo (art. 74), utilizzabile per gli interventi più complessi; la procedura negoziata senza bando (art. 76), esperibile solo al ricorrere di presupposti tassativi. Per i contratti sotto soglia, l'art. 50 individua nell'affidamento diretto e nella procedura negoziata le modalità semplificate.

Aggiudicazione, requisiti ed esecuzione

L'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo o con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV, art. 108), quest'ultimo valutato, ove necessario, da una commissione giudicatrice (art. 93). Gli operatori economici devono possedere requisiti di ordine generale e speciale; possono integrare le proprie capacità tramite avvalimento (art. 104) o affidare a terzi parte delle prestazioni tramite subappalto (art. 119), istituti distinti tra loro. La partecipazione è assistita da garanzie (art. 106) e l'esecuzione si conclude con la verifica di conformità o il collaudo (art. 116). La digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto, tramite piattaforme certificate e il fascicolo virtuale dell'operatore economico (art. 24 e ss.), è un tratto distintivo del nuovo codice.

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Preguntas de muestra (35)

1. Il principio del risultato nel D.Lgs 36/2023 individua come obiettivo prioritario dell'azione delle stazioni appaltanti:

  1. l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza
  2. la sola verifica formale della regolarità degli atti di gara, a prescindere dai tempi di esecuzione
  3. la scelta esclusiva del criterio del minor prezzo per ogni tipologia di appalto
  4. la massimizzazione del numero di operatori economici invitati a ogni procedura

L'art. 1 individua nel risultato — affidamento ed esecuzione tempestivi e di qualità — il criterio prioritario dell'azione amministrativa in materia di contratti pubblici. (Contratti pubblici — Principi generali (D.Lgs 36/2023 art. 1))

2. Il principio della fiducia, codificato dal D.Lgs 36/2023, è volto in particolare a:

  1. imporre controlli preventivi rafforzati su ogni atto della procedura di gara
  2. favorire l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, nell'ambito della legalità, riducendo il timore della firma
  3. attribuire all'ANAC poteri sostitutivi generalizzati sulle stazioni appaltanti
  4. vincolare il RUP a richiedere il parere preventivo dell'Avvocatura dello Stato per ogni affidamento

L'art. 2 valorizza l'autonomia decisionale e la discrezionalità dei funzionari, nell'ottica di superare la cosiddetta 'paura della firma'. (Contratti pubblici — Principi generali (D.Lgs 36/2023 art. 2))

3. Il principio dell'accesso al mercato, disciplinato dal D.Lgs 36/2023, impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di:

  1. riservare le procedure di affidamento esclusivamente agli operatori economici già affidatari di precedenti contratti con la medesima amministrazione
  2. limitare la partecipazione alle sole imprese aventi sede legale nel territorio dell'ente appaltante
  3. favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'ingresso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità
  4. escludere dalla partecipazione gli operatori economici di nuova costituzione privi di storico contrattuale con la pubblica amministrazione

L'art. 3 pone l'accesso al mercato come principio da bilanciare con risultato e fiducia, garantendo concorrenza e non discriminazione. (Contratti pubblici — Principi generali (D.Lgs 36/2023 art. 3))

4. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 36/2023, i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato (artt. 1, 2 e 3) svolgono la funzione di:

  1. fonte diretta e autonoma di responsabilità disciplinare a carico del RUP
  2. parametro esclusivo per la determinazione del contributo dovuto ad ANAC
  3. clausola generale che sostituisce integralmente le disposizioni sui requisiti di partecipazione
  4. criterio interpretativo e applicativo delle disposizioni del codice, anche in relazione alle altre norme in materia di contratti pubblici

L'art. 4 attribuisce ai tre principi fondamentali funzione di criterio interpretativo e applicativo dell'intero codice. (Contratti pubblici — Principi generali (D.Lgs 36/2023 art. 4))

5. Un funzionario comunale, nel dubbio su come interpretare una disposizione del codice dei contratti pubblici in relazione a un affidamento, deve orientare la propria scelta interpretativa avendo riguardo prioritariamente:

  1. ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, quali criteri interpretativi e applicativi dell'intero codice
  2. alla prassi seguita da altri enti locali dello stesso ambito territoriale, a prescindere dal dato normativo
  3. alle indicazioni fornite dagli operatori economici partecipanti alla procedura
  4. al solo criterio del minor aggravio amministrativo per l'ufficio, indipendentemente dagli esiti della gara

Gli artt. 1-3 fungono, ex art. 4, da criterio interpretativo-applicativo di tutte le disposizioni del codice. (Contratti pubblici — Principi generali (D.Lgs 36/2023 artt. 1-4))

6. Il principio di buona fede e di tutela dell'affidamento, previsto dall'art. 5 del D.Lgs 36/2023, impegna le parti della procedura di gara a:

  1. concludere sempre il contratto con l'operatore che ha presentato l'offerta più bassa, indipendentemente da altre valutazioni
  2. comportarsi secondo buona fede in tutte le fasi della procedura, ivi compresa quella dell'esecuzione, tutelando l'affidamento reciprocamente ingenerato
  3. rinunciare alla verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dagli operatori economici
  4. limitare l'obbligo di correttezza alla sola fase antecedente la pubblicazione del bando

L'art. 5 estende l'obbligo di buona fede e tutela dell'affidamento a tutte le fasi, comprese quella di gara e di esecuzione. (Contratti pubblici — Principi generali (D.Lgs 36/2023 art. 5))

7. Il principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, previsto dall'art. 6 del D.Lgs 36/2023, riguarda in particolare:

  1. la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di appalti
  2. l'obbligo di suddivisione in lotti di ogni appalto di lavori pubblici
  3. i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore nell'affidamento e nella gestione di servizi
  4. il criterio di rotazione degli affidamenti sotto soglia

L'art. 6 valorizza il rapporto con gli enti del Terzo settore, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale. (Contratti pubblici — Principi generali (D.Lgs 36/2023 art. 6))

8. Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, previsto dall'art. 9 del D.Lgs 36/2023, è posto a fondamento in particolare della disciplina relativa a:

  1. la facoltà della stazione appaltante di recedere liberamente dal contratto in ogni momento
  2. l'obbligo di suddivisione dell'appalto in lotti funzionali
  3. la determinazione discrezionale del criterio di aggiudicazione da parte della commissione giudicatrice
  4. la revisione dei prezzi nei contratti di appalto, al ricorrere delle condizioni previste dal codice

L'art. 9 pone il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale a base della disciplina della revisione prezzi. (Contratti pubblici — Principi generali (D.Lgs 36/2023 art. 9))

9. Il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, sancito dall'art. 10 del D.Lgs 36/2023, comporta che:

  1. le cause di esclusione dalle procedure di affidamento sono solo quelle espressamente previste dal codice, da interpretarsi in senso restrittivo a favore della partecipazione
  2. la stazione appaltante può introdurre liberamente, nel bando, ulteriori cause di esclusione ritenute opportune
  3. l'operatore economico può essere escluso anche per irregolarità meramente formali non incidenti sulla sostanza dell'offerta
  4. ogni causa di esclusione prevista dal codice si applica automaticamente, senza possibilità di soccorso istruttorio

L'art. 10 sancisce la tassatività delle cause di esclusione, elencate dal codice, favorendo la massima partecipazione alle gare. (Contratti pubblici — Principi generali (D.Lgs 36/2023 art. 10))

10. Una stazione appaltante intende inserire nel bando di gara una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle previste dal D.Lgs 36/2023, ritenendola utile a tutelare l'interesse pubblico. Alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione, tale clausola:

  1. è sempre legittima, in quanto rientra nella discrezionalità organizzativa della stazione appaltante
  2. non può trovare applicazione, poiché le cause di esclusione sono solo quelle tassativamente previste dal codice
  3. è legittima solo se approvata preventivamente dal Consiglio comunale con delibera
  4. è legittima purché comunicata agli operatori economici almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte

Il principio di tassatività impedisce l'introduzione di cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dal codice. (Contratti pubblici — Principi generali (D.Lgs 36/2023 art. 10))

11. Nel D.Lgs 36/2023, l'appalto di lavori pubblici ha ad oggetto, in via principale:

  1. la sola fornitura di beni mobili destinati all'ente appaltante
  2. l'erogazione di servizi di natura intellettuale prestati da liberi professionisti
  3. l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, di lavori rientranti tra quelli elencati dal codice
  4. il trasferimento della proprietà di un bene immobile dall'operatore economico alla stazione appaltante

L'appalto di lavori ha ad oggetto l'esecuzione, o la progettazione esecutiva e l'esecuzione, di lavori pubblici individuati dal codice. (Contratti pubblici — Ambito e definizioni (D.Lgs 36/2023, Allegato I.1))

12. L'appalto di forniture, secondo la definizione contenuta nel D.Lgs 36/2023, ha ad oggetto principalmente:

  1. l'esecuzione di opere edilizie di nuova costruzione
  2. la prestazione di servizi di pulizia e manutenzione degli immobili comunali
  3. la progettazione di un'opera pubblica da parte di un professionista incaricato
  4. l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti

L'appalto di forniture riguarda l'acquisizione di prodotti, anche mediante locazione finanziaria o acquisto a riscatto. (Contratti pubblici — Ambito e definizioni (D.Lgs 36/2023, Allegato I.1))

13. La concessione di servizi si distingue dall'appalto di servizi, secondo l'impostazione del D.Lgs 36/2023, principalmente perché:

  1. il corrispettivo consiste, unicamente o prevalentemente, nel diritto di gestire il servizio, con trasferimento all'operatore economico del rischio operativo
  2. nella concessione l'operatore economico riceve sempre un prezzo interamente a carico della stazione appaltante
  3. la concessione non può mai avere ad oggetto servizi di rilevanza economica
  4. nella concessione l'affidamento avviene sempre senza previa procedura di selezione

L'elemento distintivo della concessione è il trasferimento del rischio operativo, correlato al diritto di gestire il servizio o l'opera. (Contratti pubblici — Ambito e definizioni (D.Lgs 36/2023, Allegato I.1))

14. Un Comune affida a un operatore economico la gestione di un parcheggio a pagamento, prevedendo che il corrispettivo dell'operatore consista nei proventi della sosta, con assunzione a suo carico del rischio di gestione. Tale fattispecie contrattuale è qualificabile come:

  1. appalto di servizi
  2. concessione di servizi
  3. appalto di forniture
  4. accordo quadro

Il trasferimento del rischio operativo legato ai proventi della gestione qualifica il rapporto come concessione di servizi. (Contratti pubblici — Ambito e definizioni (D.Lgs 36/2023, Allegato I.1))

15. Ai sensi del D.Lgs 36/2023, il codice dei contratti pubblici si applica, quale regola generale:

  1. esclusivamente ai contratti stipulati dalle amministrazioni statali centrali
  2. solo ai contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea
  3. ai contratti di appalto e di concessione stipulati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti
  4. esclusivamente ai contratti relativi a lavori pubblici, con esclusione di servizi e forniture

L'art. 13 individua l'ambito di applicazione generale del codice nei contratti di appalto e di concessione. (Contratti pubblici — Ambito e definizioni (D.Lgs 36/2023 art. 13))

16. Un Comune riceve da un privato la proposta di realizzare gratuitamente un intervento di sistemazione a verde di un'area pubblica, senza alcun corrispettivo a carico dell'ente né alcuna forma di guadagno per il proponente. Tale fattispecie, alla luce della disciplina dell'ambito di applicazione del D.Lgs 36/2023, deve essere qualificata come:

  1. appalto di lavori pubblici soggetto integralmente al codice
  2. concessione di lavori pubblici
  3. procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
  4. contratto a titolo gratuito escluso dall'ambito di applicazione del codice

L'art. 13 esclude dall'ambito di applicazione del codice i contratti a titolo gratuito che non offrono opportunità di guadagno all'operatore economico. (Contratti pubblici — Ambito e definizioni (D.Lgs 36/2023 art. 13))

17. Un appalto misto, che comprende sia elementi di lavori sia elementi di servizi, secondo i criteri generali del D.Lgs 36/2023 in tema di ambito di applicazione, è disciplinato:

  1. dalle disposizioni applicabili all'elemento che costituisce l'oggetto principale del contratto, salvo specifiche regole di settore
  2. sempre dalla disciplina dei lavori pubblici, indipendentemente dal valore relativo delle prestazioni
  3. sempre dalla disciplina delle forniture, in quanto più favorevole alla concorrenza
  4. da due distinte procedure di gara obbligatorie, una per i lavori e una per i servizi

Nei contratti misti la disciplina applicabile è, in via generale, quella dell'oggetto principale del contratto. (Contratti pubblici — Ambito e definizioni (D.Lgs 36/2023, disciplina dei contratti misti))

18. Nel sistema del D.Lgs 36/2023, gli 'enti concedenti' sono, in particolare:

  1. esclusivamente le amministrazioni centrali dello Stato
  2. i soggetti, pubblici o privati, che affidano contratti di concessione di lavori o di servizi
  3. gli operatori economici affidatari di un appalto di lavori pubblici
  4. i soggetti incaricati della vigilanza contabile sugli enti locali

Gli enti concedenti sono i soggetti che affidano contratti di concessione, secondo la definizione recata dal codice. (Contratti pubblici — Ambito e definizioni (D.Lgs 36/2023, Allegato I.1))

19. Il responsabile unico del progetto (RUP), disciplinato dall'art. 15 del D.Lgs 36/2023, è nominato dalla stazione appaltante:

  1. solo nella fase di esecuzione del contratto, dopo l'aggiudicazione definitiva
  2. unicamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea
  3. nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
  4. solo su richiesta espressa dell'operatore economico aggiudicatario

L'art. 15 prevede la nomina del RUP fin dal primo atto di avvio dell'intervento, con compiti estesi a tutte le fasi della procedura. (Contratti pubblici — RUP (D.Lgs 36/2023 art. 15))

20. Rispetto alla figura prevista dal previgente D.Lgs 50/2016, il RUP disciplinato dal D.Lgs 36/2023 muta denominazione in:

  1. responsabile unico del procedimento amministrativo generale
  2. direttore dei lavori con funzioni di responsabile del procedimento
  3. responsabile della prevenzione della corruzione applicato agli appalti
  4. responsabile unico del progetto, in luogo di responsabile unico del procedimento

Il D.Lgs 36/2023 ha ridenominato la figura in 'responsabile unico del progetto', ampliandone la funzione di regia sull'intero intervento. (Contratti pubblici — RUP (D.Lgs 36/2023 art. 15))

21. Un ente locale deve avviare i lavori per la realizzazione di un'opera pubblica non ancora prevista in alcun documento programmatico. Prima di poter procedere all'affidamento, l'ente deve necessariamente:

  1. inserire l'intervento negli strumenti di programmazione previsti dal codice, quale presupposto dell'avvio della procedura
  2. pubblicare direttamente il bando di gara, provvedendo alla programmazione in un momento successivo
  3. richiedere l'autorizzazione preventiva dell'ANAC per ogni singolo intervento non programmato
  4. procedere con affidamento diretto, essendo la programmazione richiesta solo per gli appalti sopra soglia

La programmazione dei lavori e degli acquisti, disciplinata dall'art. 37, costituisce presupposto ordinario dell'avvio delle procedure di affidamento. (Contratti pubblici — Programmazione (D.Lgs 36/2023 art. 37))

22. Ai sensi del D.Lgs 36/2023, la progettazione dei lavori pubblici si articola, quale regola generale, in:

  1. un unico livello di progettazione, coincidente con il progetto esecutivo
  2. due livelli di progettazione, il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo
  3. tre livelli di progettazione, come previsto dal previgente D.Lgs 50/2016
  4. quattro livelli di progettazione, distinti per tipologia di opera

Il D.Lgs 36/2023 ha ridotto a due i livelli di progettazione (fattibilità tecnico-economica ed esecutivo), superando l'articolazione in tre livelli del D.Lgs 50/2016. (Contratti pubblici — Progettazione (D.Lgs 36/2023 art. 41))

23. Tra i compiti del RUP disciplinati dal D.Lgs 36/2023 rientra, in particolare:

  1. l'adozione in via esclusiva delle deliberazioni di indirizzo politico dell'ente
  2. la sostituzione della commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte tecniche in ogni procedura
  3. la cura del corretto e razionale svolgimento delle procedure, con funzioni di coordinamento e vigilanza sull'intero intervento
  4. la firma esclusiva del contratto d'appalto, con esclusione di ogni altro organo dell'ente

Il RUP assicura il coordinamento e la vigilanza sull'intervento nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. (Contratti pubblici — RUP (D.Lgs 36/2023 art. 15))

24. Il documento con cui l'ente locale individua, con cadenza periodica, i lavori pubblici e gli acquisti di beni e servizi da avviare è definito dal D.Lgs 36/2023:

  1. piano esecutivo di gestione
  2. documento unico di programmazione
  3. piano integrato di attività e organizzazione
  4. programma dei lavori pubblici e programma degli acquisti di beni e servizi

L'art. 37 individua nel programma dei lavori pubblici e nel programma degli acquisti di beni e servizi gli strumenti di programmazione degli appalti. (Contratti pubblici — Programmazione (D.Lgs 36/2023 art. 37))

25. Nel corso della fase di progettazione di un'opera pubblica, il progetto di fattibilità tecnico-economica ha, tra le sue funzioni principali, quella di:

  1. individuare, tra più soluzioni possibili, quella che presenta il miglior rapporto tra benefici e costi per la collettività
  2. sostituire integralmente il progetto esecutivo, rendendone superflua la redazione
  3. definire in modo esecutivo i particolari costruttivi dell'opera, con i relativi computi metrici definitivi
  4. attribuire direttamente l'incarico di direzione dei lavori all'operatore economico affidatario

Il progetto di fattibilità tecnico-economica individua la soluzione progettuale con il miglior rapporto tra costi e benefici, tra le alternative possibili. (Contratti pubblici — Progettazione (D.Lgs 36/2023 art. 41))

26. Nel D.Lgs 36/2023, la verifica e validazione dei progetti costituisce un adempimento volto a:

  1. sostituire la fase di aggiudicazione dell'appalto
  2. accertare la conformità del progetto alla normativa vigente e la sua idoneità a costituire base per l'affidamento
  3. attribuire automaticamente l'incarico di collaudo al progettista
  4. esonerare il RUP da ogni responsabilità sull'intervento

La verifica e validazione del progetto accerta la conformità normativa e l'idoneità del progetto a fondare l'affidamento. (Contratti pubblici — Progettazione (D.Lgs 36/2023, disciplina della verifica dei progetti))

27. Il RUP di un ente locale, nell'ambito delle proprie funzioni relative alla fase di affidamento previste dal D.Lgs 36/2023, deve in particolare:

  1. procedere da solo alla valutazione delle offerte tecniche, anche quando è nominata una commissione giudicatrice
  2. sottoscrivere il contratto in nome e per conto dell'operatore economico aggiudicatario
  3. curare il corretto svolgimento delle procedure di gara, in raccordo con gli altri organi e uffici competenti dell'ente
  4. determinare in via esclusiva le tariffe da applicare agli utenti del servizio concesso

Il RUP cura il corretto svolgimento della procedura in raccordo con gli altri organi e uffici dell'ente, senza sostituirsi alla commissione giudicatrice. (Contratti pubblici — RUP (D.Lgs 36/2023 art. 15))

28. Nel sistema delineato dal D.Lgs 36/2023, il RUP può coincidere con il progettista o il direttore dei lavori:

  1. mai, trattandosi di funzioni sempre incompatibili tra loro
  2. sempre, essendo obbligatoria la coincidenza tra le due figure in ogni appalto di lavori
  3. solo se l'intervento è di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
  4. sì, nei limiti e alle condizioni stabilite dal codice e dai relativi allegati, tenuto conto della complessità dell'intervento

Il codice ammette, entro certi limiti legati alla complessità dell'intervento, la coincidenza tra RUP e altre figure tecniche come il progettista. (Contratti pubblici — RUP (D.Lgs 36/2023 art. 15))

29. Le fasi in cui si articola, secondo l'impostazione del D.Lgs 36/2023, la procedura di affidamento di un contratto pubblico sono, in sequenza logica:

  1. programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione
  2. affidamento, programmazione, collaudo, progettazione
  3. esecuzione, affidamento, programmazione, progettazione
  4. progettazione, esecuzione, programmazione, affidamento

Il ciclo di vita del contratto pubblico si articola, in sequenza, in programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. (Contratti pubblici — Fasi della procedura (D.Lgs 36/2023, Parte II))

30. Nella fase di affidamento disciplinata dal D.Lgs 36/2023, l'aggiudicazione dell'appalto si distingue dalla stipula del contratto in quanto:

  1. i due atti coincidono sempre nel medesimo momento procedimentale
  2. l'aggiudicazione individua il contraente all'esito della valutazione delle offerte, mentre la stipula perfeziona il vincolo negoziale tra le parti
  3. la stipula precede sempre l'aggiudicazione nella sequenza procedimentale
  4. l'aggiudicazione è di competenza del contraente privato, mentre la stipula è di competenza della stazione appaltante

L'aggiudicazione individua il contraente, mentre la successiva stipula del contratto perfeziona il rapporto negoziale. (Contratti pubblici — Fasi della procedura (D.Lgs 36/2023, disciplina dell'aggiudicazione e della stipula))

31. In una procedura di affidamento di un appalto di lavori, una volta intervenuta l'aggiudicazione efficace, l'ente locale, prima di poter dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, deve necessariamente:

  1. attendere il collaudo dell'opera, da effettuarsi prima della stipula del contratto
  2. richiedere una nuova aggiudicazione, in quanto la prima perde efficacia decorsi trenta giorni
  3. procedere alla stipula del contratto, secondo le modalità e i termini previsti dal codice
  4. pubblicare un nuovo bando di gara per la sola fase esecutiva

L'esecuzione delle prestazioni presuppone la stipula del contratto, successiva all'aggiudicazione efficace. (Contratti pubblici — Fasi della procedura (D.Lgs 36/2023, disciplina della stipula del contratto))

32. La fase di esecuzione del contratto, nella disciplina del D.Lgs 36/2023, comprende in particolare:

  1. esclusivamente la redazione del progetto esecutivo
  2. la sola pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma digitale
  3. la nomina della commissione giudicatrice
  4. la direzione dei lavori o dell'esecuzione del contratto e la verifica di conformità o il collaudo delle prestazioni

La fase esecutiva comprende la direzione dei lavori o dell'esecuzione e la verifica finale delle prestazioni rese. (Contratti pubblici — Fasi della procedura (D.Lgs 36/2023, esecuzione del contratto))

33. Nella sequenza procedimentale delineata dal D.Lgs 36/2023, la fase di programmazione si colloca:

  1. a monte della progettazione e dell'affidamento, quale strumento di individuazione preventiva dei fabbisogni dell'ente
  2. successivamente alla fase di esecuzione, come strumento di rendicontazione dell'intervento concluso
  3. contestualmente alla fase di collaudo, quale suo presupposto necessario
  4. esclusivamente in coincidenza con la pubblicazione del bando di gara

La programmazione precede logicamente e cronologicamente la progettazione e l'affidamento, individuando i fabbisogni dell'ente. (Contratti pubblici — Fasi della procedura (D.Lgs 36/2023 art. 37))

34. Un ente locale intende affidare un appalto di lavori pubblicando un bando aperto alla partecipazione di qualsiasi operatore economico interessato, senza alcuna fase di prequalifica preventiva. La procedura così configurata, secondo il D.Lgs 36/2023, è qualificabile come:

  1. procedura ristretta
  2. procedura aperta
  3. dialogo competitivo
  4. procedura negoziata senza bando

Nella procedura aperta ogni operatore economico interessato può presentare offerta in risposta al bando di gara, senza una distinta fase di prequalifica. (Contratti pubblici — Procedure di scelta del contraente (D.Lgs 36/2023 art. 71))

35. La procedura ristretta, disciplinata dall'art. 72 del D.Lgs 36/2023, si caratterizza per il fatto che:

  1. chiunque può presentare offerta senza alcuna fase di selezione preventiva
  2. la stazione appaltante negozia direttamente le condizioni contrattuali con un unico operatore economico
  3. possono presentare un'offerta solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante a seguito di una fase di prequalifica
  4. l'aggiudicazione avviene sempre con il criterio del minor prezzo

Nella procedura ristretta la presentazione delle offerte è riservata agli operatori economici invitati dopo la fase di prequalifica basata sulle domande di partecipazione. (Contratti pubblici — Procedure di scelta del contraente (D.Lgs 36/2023 art. 72))

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