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🔒 Diritto penale: reati contro la P.A.

Diritto penale: reati contro la pubblica amministrazione

Il reato è il fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole previsto dalla legge come tale (principio di legalità, art. 1 c.p. e art. 25, secondo comma, Cost.: nessuno può essere punito per un fatto non espressamente previsto come reato da una legge previgente al fatto commesso). Sotto il profilo soggettivo si distingue il dolo (art. 43 c.p.), coscienza e volontà del fatto, dalla colpa, in cui l'evento non voluto deriva da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme. Il tentativo (art. 56 c.p.) ricorre quando l'agente compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto che non si consuma.

I reati contro la P.A. presuppongono spesso la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.: chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, quest'ultima caratterizzata da poteri autoritativi o certificativi) o di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.: chi presta, a qualunque titolo, un'attività disciplinata come la funzione pubblica ma priva dei relativi poteri tipici, con esclusione delle semplici mansioni di ordine e delle prestazioni meramente materiali).

Tra i principali delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: il peculato (art. 314 c.p.), commesso da chi si appropria di denaro o cosa mobile altrui di cui ha il possesso o la disponibilità per ragione dell'ufficio; la concussione (art. 317 c.p.), riservata al solo pubblico ufficiale che costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità; la corruzione, distinta in corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), aggravata se relativa ad atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), con le relative estensioni all'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) e al corruttore (art. 321 c.p.); l'induzione indebita (art. 319-quater c.p.), commessa anche dall'incaricato di pubblico servizio mediante condotta induttiva, non costrittiva, che lascia un margine di scelta al privato, a sua volta punibile con pena inferiore. Vanno inoltre conosciuti il rifiuto e l'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), riferiti ad atti urgenti o a richieste scritte rimaste senza risposta, e la rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.).

Aggiornamento essenziale: la L. 9 agosto 2024, n. 114 ha abrogato l'abuso d'ufficio (già art. 323 c.p.), non più configurabile come reato vigente, e ha inciso anche sul traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Nei quesiti l'abuso d'ufficio va trattato solo come nozione storica abrogata, mai come reato attualmente applicabile.

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Preguntas de muestra (35)

1. Il dolo, ai sensi dell'art. 43 c.p., consiste nella:

  1. coscienza e volontà di realizzare il fatto previsto dalla legge come reato
  2. mera prevedibilità dell'evento dannoso senza volontà di cagionarlo
  3. violazione di leggi o regolamenti senza intenzione di ledere alcun interesse
  4. negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento di un'attività

L'art. 43 c.p. definisce il delitto doloso come quello in cui l'evento dannoso o pericoloso è dalla legge preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione. (Diritto penale — nozioni generali (c.p. art. 43))

2. Si ha delitto colposo, ai sensi dell'art. 43 c.p., quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di:

  1. negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
  2. coscienza e volontà di cagionare l'evento dannoso
  3. accordo preventivo con un pubblico ufficiale
  4. abuso della qualità o dei poteri da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'art. 43 c.p. qualifica come colposo il delitto in cui l'evento, pur non voluto, si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme. (Diritto penale — nozioni generali (c.p. art. 43))

3. Un impiegato comunale, per appropriarsi di una somma in cassa, compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a sottrarla, ma viene sorpreso prima di riuscirci. Tale condotta integra, ai sensi dell'art. 56 c.p.:

  1. il tentativo di peculato
  2. il peculato consumato
  3. un'ipotesi di concussione tentata
  4. una condotta penalmente irrilevante, in quanto l'evento non si è verificato

L'art. 56 c.p. punisce come delitto tentato la condotta di chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, quando l'azione non si compie o l'evento non si verifica. (Diritto penale — tentativo (c.p. art. 56))

4. Il principio di legalità in materia penale, sancito dall'art. 1 c.p. e dall'art. 25, secondo comma, Cost., implica che:

  1. nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge previgente al fatto commesso
  2. il giudice può applicare per analogia una fattispecie penale simile a quella non espressamente prevista
  3. la legge penale può essere applicata retroattivamente se più favorevole all'accusa
  4. l'individuazione dei reati è rimessa alla prassi amministrativa degli enti locali

L'art. 1 c.p. e l'art. 25, secondo comma, Cost. sanciscono la riserva di legge e l'irretroattività della norma penale, escludendo l'analogia in malam partem. (Diritto penale — nozioni generali (c.p. art. 1; Cost. art. 25))

5. Ai sensi dell'art. 357 c.p., riveste la qualifica di pubblico ufficiale chi esercita:

  1. una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, quest'ultima disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi
  2. un'attività meramente materiale priva di qualsiasi potere deliberativo, autoritativo o certificativo
  3. un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza i poteri tipici di quest'ultima
  4. una prestazione d'opera semplicemente esecutiva alle dipendenze di un ente pubblico

L'art. 357 c.p. individua il pubblico ufficiale in chi esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, quest'ultima caratterizzata da poteri autoritativi o certificativi. (Diritto penale — pubblico ufficiale (c.p. art. 357))

6. Ai sensi dell'art. 358 c.p., è incaricato di un pubblico servizio chi, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, cioè un'attività:

  1. disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima
  2. che comporta necessariamente l'esercizio di poteri autoritativi e certificativi tipici della funzione pubblica
  3. esercitata esclusivamente nell'ambito della funzione legislativa dello Stato
  4. che richiede in ogni caso la titolarità di poteri deliberativi propri della funzione giudiziaria

L'art. 358 c.p. definisce il pubblico servizio come attività regolata come la funzione pubblica ma priva dei poteri autoritativi o certificativi che caratterizzano quest'ultima. (Diritto penale — incaricato di pubblico servizio (c.p. art. 358))

7. Un dipendente comunale addetto a mansioni di ordine puramente esecutive, privo di qualsiasi discrezionalità e di poteri autoritativi o certificativi, secondo la distinzione tra le figure soggettive dei reati contro la P.A.:

  1. non riveste né la qualifica di pubblico ufficiale né quella di incaricato di pubblico servizio
  2. riveste sempre la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p.
  3. riveste sempre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.
  4. riveste la qualifica di pubblico ufficiale solo se il servizio è retribuito

L'art. 358, secondo comma, c.p. esclude dal pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale, con conseguente esclusione anche della qualifica di pubblico ufficiale. (Diritto penale — pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (c.p. artt. 357-358))

8. Il delitto di peculato, previsto dall'art. 314 c.p., è commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui:

  1. se ne appropria
  2. costringe taluno a darla o promettergliela indebitamente
  3. la riceve come corrispettivo di un atto contrario ai doveri d'ufficio
  4. ne rivela il contenuto violando il segreto d'ufficio

L'art. 314 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o cosa mobile altrui di cui ha il possesso o la disponibilità per ragione del proprio ufficio o servizio. (Diritto penale — peculato (c.p. art. 314))

9. Il responsabile dell'ufficio economato di un Comune, che ha la disponibilità della cassa contanti per ragione del proprio ufficio, utilizza stabilmente per fini personali una somma di denaro pubblico affidatagli. Tale condotta integra il reato di:

  1. peculato (art. 314 c.p.)
  2. concussione (art. 317 c.p.)
  3. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
  4. rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)

L'appropriazione di denaro pubblico di cui si ha la disponibilità per ragione dell'ufficio integra il peculato ex art. 314 c.p. (Diritto penale — peculato (c.p. art. 314))

10. Il delitto di concussione (art. 317 c.p.) è commesso dal pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri:

  1. costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità
  2. induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità
  3. riceve denaro per l'esercizio delle proprie funzioni, senza costrizione né induzione
  4. si appropria di denaro di cui ha la disponibilità per ragione del proprio ufficio

L'art. 317 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, abusando della qualità o dei poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. (Diritto penale — concussione (c.p. art. 317))

11. Soggetto attivo del delitto di concussione, ai sensi dell'art. 317 c.p., può essere:

  1. sia il pubblico ufficiale sia l'incaricato di un pubblico servizio
  2. esclusivamente il pubblico ufficiale
  3. esclusivamente l'incaricato di un pubblico servizio
  4. qualunque privato cittadino che eserciti pressioni su un pubblico ufficiale

L'art. 317 c.p., per effetto della L. 69/2015 che ha reintrodotto l'incaricato di pubblico servizio (espunto dalla L. 190/2012), è reato proprio sia del pubblico ufficiale sia dell'incaricato di un pubblico servizio. (Diritto penale — concussione (c.p. art. 317))

12. La linea di confine tra concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita (art. 319-quater c.p.) è tracciata principalmente dalla:

  1. modalità della condotta del pubblico agente, costrittiva nella concussione e induttiva nell'induzione indebita, con conseguente diverso margine di libertà residua del privato
  2. sola qualifica soggettiva dell'agente, pubblico ufficiale in un caso e privato nell'altro
  3. presenza o assenza del possesso del denaro da parte del pubblico agente
  4. natura demaniale o patrimoniale del bene oggetto della dazione

La giurisprudenza distingue le due fattispecie in base alla natura costrittiva (concussione) o induttiva (induzione indebita) della condotta e al margine di autodeterminazione lasciato al privato. (Diritto penale — concussione e induzione indebita (c.p. artt. 317, 319-quater))

13. Un funzionario comunale minaccia un cittadino di ritardare indefinitamente una pratica edilizia se non gli versa una somma di denaro, ponendolo in una condizione di soggezione psicologica priva di reale alternativa. Tale condotta integra:

  1. concussione (art. 317 c.p.)
  2. induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
  3. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
  4. rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

La minaccia che pone il privato in una condizione di soggezione priva di alternative reali configura la condotta costrittiva tipica della concussione ex art. 317 c.p. (Diritto penale — concussione (c.p. art. 317))

14. La corruzione per l'esercizio della funzione, prevista dall'art. 318 c.p., si configura quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri:

  1. riceve indebitamente denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa
  2. costringe taluno a dare o promettere denaro o altra utilità
  3. si appropria di denaro altrui di cui ha la disponibilità per ragione d'ufficio
  4. rifiuta di compiere un atto d'ufficio senza giustificato motivo

L'art. 318 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri, riceve indebitamente denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. (Diritto penale — corruzione per l'esercizio della funzione (c.p. art. 318))

15. La corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, disciplinata dall'art. 319 c.p., ricorre quando il pubblico ufficiale riceve denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per:

  1. omettere, ritardare o compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio
  2. il mero esercizio delle proprie ordinarie funzioni, senza alcun atto contrario ai doveri d'ufficio
  3. costringere un privato a subire un'indebita richiesta di denaro
  4. svolgere un servizio pubblico privo di poteri autoritativi o certificativi

L'art. 319 c.p. punisce la dazione o promessa ricevuta dal pubblico ufficiale per omettere, ritardare o compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. (Diritto penale — corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (c.p. art. 319))

16. L'art. 319-ter c.p. disciplina una specifica ipotesi di corruzione, aggravata rispetto a quella ordinaria, quando i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per:

  1. favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo
  2. ottenere l'assunzione di personale presso un ente locale
  3. aggiudicare un appalto pubblico sotto soglia
  4. rilasciare un'autorizzazione edilizia in difformità dagli strumenti urbanistici

L'art. 319-ter c.p. aggrava la corruzione quando i fatti degli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo. (Diritto penale — corruzione in atti giudiziari (c.p. art. 319-ter))

17. L'art. 320 c.p. estende le disposizioni sulla corruzione (artt. 318 e 319 c.p.):

  1. anche all'incaricato di pubblico servizio, con le limitazioni ivi previste
  2. soltanto ai magistrati ordinari e contabili
  3. esclusivamente ai dirigenti apicali della pubblica amministrazione
  4. soltanto ai soggetti privati estranei alla pubblica amministrazione

L'art. 320 c.p. estende la punibilità per corruzione anche all'incaricato di pubblico servizio, con le limitazioni e diminuzioni di pena ivi previste. (Diritto penale — estensione della corruzione (c.p. art. 320))

18. L'art. 321 c.p. estende le pene previste per la corruzione, artt. 318, 319 e 319-ter c.p.:

  1. anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale il denaro o altra utilità
  2. esclusivamente al pubblico ufficiale che riceve la dazione
  3. soltanto ai soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale già condannati
  4. esclusivamente alle persone giuridiche titolari dell'ente corruttore

L'art. 321 c.p. estende le pene della corruzione anche al privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. (Diritto penale — pena per il corruttore (c.p. art. 321))

19. Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall'art. 319-quater c.p., punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri:

  1. induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità
  2. costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità
  3. si appropria di cosa mobile altrui di cui ha il possesso per ragione dell'ufficio
  4. rifiuta un atto del proprio ufficio senza ritardo giustificato

L'art. 319-quater c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della qualità o dei poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. (Diritto penale — induzione indebita (c.p. art. 319-quater))

20. Nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), il privato che dà o promette denaro o altra utilità:

  1. è punito, sebbene con pena inferiore rispetto a quella prevista per il pubblico agente
  2. non è mai punibile, in quanto considerato vittima della condotta induttiva
  3. è punito con la medesima pena prevista per il pubblico agente, senza distinzioni
  4. risponde soltanto in sede civile per il risarcimento del danno erariale

L'art. 319-quater, secondo comma, c.p. punisce anche il privato che dà o promette l'utilità, con pena inferiore rispetto a quella del pubblico agente. (Diritto penale — induzione indebita (c.p. art. 319-quater))

21. Il rifiuto di atti d'ufficio, previsto dall'art. 328, primo comma, c.p., punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del proprio ufficio che, per ragioni di:

  1. sanità, sicurezza pubblica, ordine pubblico o giustizia, deve essere compiuto senza ritardo
  2. mera convenienza amministrativa, può essere rinviato a discrezione dell'ufficio
  3. economia di bilancio, può essere sospeso in attesa di stanziamento di fondi
  4. riservatezza dei dati personali, non può mai essere reso pubblico

L'art. 328, primo comma, c.p. punisce il rifiuto indebito di un atto d'ufficio che, per ragioni di sanità, sicurezza, ordine pubblico o giustizia, deve essere compiuto senza ritardo. (Diritto penale — rifiuto di atti d'ufficio (c.p. art. 328, co. 1))

22. Un cittadino presenta istanza scritta a un ufficio comunale chiedendo l'adozione di un provvedimento; trascorso il termine di legge senza che il responsabile abbia provveduto né esposto le ragioni del ritardo, quest'ultimo, decorsi trenta giorni dalla richiesta, può rispondere del reato di:

  1. omissione di atti d'ufficio (art. 328, secondo comma, c.p.)
  2. peculato (art. 314 c.p.)
  3. concussione (art. 317 c.p.)
  4. rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

L'art. 328, secondo comma, c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta, non compie l'atto e non espone le ragioni del ritardo. (Diritto penale — omissione di atti d'ufficio (c.p. art. 328, co. 2))

23. Il delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, previsto dall'art. 326 c.p., punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che:

  1. viola i doveri inerenti alle proprie funzioni o al proprio servizio, rivelando notizie d'ufficio che devono rimanere segrete, ovvero ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza
  2. si appropria di denaro pubblico di cui ha la disponibilità per ragione del proprio ufficio
  3. costringe un privato a dare o promettere indebitamente denaro
  4. rifiuta senza giustificato motivo di compiere un atto del proprio ufficio

L'art. 326 c.p. punisce chi, violando i doveri d'ufficio o di servizio, rivela notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete o ne agevola la conoscenza. (Diritto penale — rivelazione di segreti d'ufficio (c.p. art. 326))

24. A seguito della legge 9 agosto 2024, n. 114, il delitto di abuso d'ufficio, già previsto dall'art. 323 c.p.:

  1. è stato abrogato e non costituisce più reato
  2. è stato mantenuto in vigore con pena aumentata
  3. è stato trasformato in illecito amministrativo con sanzione pecuniaria
  4. è stato esteso anche ai soggetti privati estranei alla pubblica amministrazione

La L. 9 agosto 2024, n. 114 ha abrogato l'art. 323 c.p., sicché l'abuso d'ufficio non è più configurabile come reato nell'ordinamento vigente. (Diritto penale — abrogazione dell'abuso d'ufficio (L. 114/2024))

25. Un dirigente comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni, viola intenzionalmente una norma di legge procurando a un privato un ingiusto vantaggio patrimoniale, senza che la condotta integri altre fattispecie di reato (quali peculato, corruzione o concussione). Alla luce della riforma del 2024, tale condotta:

  1. non è più punibile a titolo di abuso d'ufficio, essendo l'art. 323 c.p. stato abrogato dalla L. 114/2024
  2. integra comunque il reato di abuso d'ufficio, tuttora vigente nell'ordinamento
  3. integra automaticamente il reato di concussione
  4. integra automaticamente il reato di peculato

L'abrogazione dell'art. 323 c.p. ad opera della L. 114/2024 esclude la rilevanza penale a titolo di abuso d'ufficio della condotta descritta, salva la sua eventuale riconducibilità ad altre distinte fattispecie. (Diritto penale — abrogazione dell'abuso d'ufficio (L. 114/2024))

26. La riforma recata dalla L. 114/2024, oltre ad abrogare l'abuso d'ufficio, è intervenuta anche sulla disciplina del:

  1. traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
  2. peculato (art. 314 c.p.)
  3. rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)
  4. rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

La L. 114/2024, oltre ad abrogare l'abuso d'ufficio, ha modificato anche la disciplina del traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p. (Diritto penale — riforma L. 114/2024 (c.p. art. 346-bis))

27. In base alla dottrina penalistica tradizionale, il reato può essere definito come:

  1. il fatto umano, tipico, antigiuridico e colpevole, previsto dalla legge come tale e sanzionato con pena
  2. qualunque comportamento moralmente riprovevole, a prescindere da una previsione normativa espressa
  3. un mero illecito amministrativo sanzionato in via disciplinare
  4. un inadempimento contrattuale fonte di responsabilità civile

Il reato è tradizionalmente definito come fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole, espressamente previsto dalla legge come tale e sanzionato con pena. (Diritto penale — nozione di reato)

28. Un istruttore tecnico comunale, per imperizia nella verifica della documentazione, autorizza per errore un intervento edilizio in violazione dei regolamenti, senza alcuna intenzione di violare la legge né di procurare vantaggi a terzi. Tale condotta, ove integri un reato, sarebbe qualificabile sotto il profilo soggettivo come:

  1. condotta colposa, per imperizia
  2. condotta dolosa, per volontà dell'evento
  3. dolo eventuale, per accettazione del rischio
  4. dolo specifico, per fine di ingiusto profitto

L'errore dovuto a imperizia, in assenza di volontà dell'evento, integra il paradigma della colpa ai sensi dell'art. 43 c.p. (Diritto penale — dolo e colpa (c.p. art. 43))

29. Ai sensi dell'art. 56 c.p., si ha delitto tentato quando l'agente compie:

  1. atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, senza che l'azione si compia o l'evento si verifichi
  2. atti meramente preparatori, privi di idoneità e univocità, non seguiti da alcuna condotta esecutiva
  3. un'azione che produce l'evento voluto, con piena consumazione del reato
  4. un'azione colposa priva di qualsiasi elemento intenzionale

L'art. 56 c.p. richiede atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, la cui azione non si compie o il cui evento non si verifica. (Diritto penale — tentativo (c.p. art. 56))

30. Un fatto commesso da un pubblico ufficiale prima dell'entrata in vigore di una nuova legge penale che lo qualifica come reato:

  1. non può essere punito in base alla nuova legge, in ossequio al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole
  2. può essere punito retroattivamente, se il fatto è particolarmente grave
  3. può essere punito retroattivamente solo se l'agente riveste la qualifica di pubblico ufficiale
  4. è sempre punibile, indipendentemente dal momento di entrata in vigore della legge

In forza del principio di legalità e irretroattività (art. 1 c.p.; art. 25, co. 2, Cost.), un fatto non punibile al momento della commissione non può essere sanzionato in base a una legge successiva. (Diritto penale — principio di legalità (c.p. art. 1; Cost. art. 25))

31. Un componente di una commissione di gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, nell'esercizio di poteri autoritativi e deliberativi previsti da norme di diritto pubblico, riveste ai fini penali la qualifica di:

  1. pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)
  2. incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.)
  3. soggetto privato estraneo alla pubblica amministrazione
  4. esercente una professione sanitaria

L'esercizio di poteri autoritativi e deliberativi disciplinati da norme di diritto pubblico integra la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. (Diritto penale — pubblico ufficiale (c.p. art. 357))

32. Un addetto di una società partecipata che gestisce un servizio pubblico locale, il quale svolge un'attività disciplinata nelle stesse forme della funzione pubblica ma priva dei relativi poteri autoritativi e certificativi, riveste ai fini penali la qualifica di:

  1. incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.)
  2. pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)
  3. libero professionista estraneo alla P.A.
  4. soggetto penalmente irrilevante in ogni caso

Lo svolgimento di un'attività regolata come la funzione pubblica ma priva dei relativi poteri autoritativi o certificativi integra la qualifica di incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p. (Diritto penale — incaricato di pubblico servizio (c.p. art. 358))

33. Oggetto materiale del delitto di peculato (art. 314 c.p.) è il denaro o altra cosa mobile:

  1. altrui, di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia il possesso o la disponibilità per ragione del proprio ufficio o servizio
  2. propria del pubblico ufficiale, indipendentemente da qualunque rapporto con l'ufficio
  3. di un privato estraneo, appresa con violenza o minaccia
  4. consegnata spontaneamente da un privato come corrispettivo di un atto d'ufficio

L'art. 314 c.p. richiede che il denaro o la cosa mobile siano altrui e nel possesso o disponibilità dell'agente per ragione del proprio ufficio o servizio. (Diritto penale — peculato (c.p. art. 314))

34. Un funzionario comunale riceve una somma di denaro da un privato non per compiere alcun atto specifico contrario ai propri doveri, bensì genericamente per il compimento di atti rientranti nell'ordinario esercizio delle proprie funzioni. Tale condotta integra:

  1. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
  2. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
  3. concussione (art. 317 c.p.)
  4. induzione indebita (art. 319-quater c.p.)

La dazione ricevuta per il generico esercizio delle funzioni, senza uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, integra la corruzione impropria di cui all'art. 318 c.p. (Diritto penale — corruzione per l'esercizio della funzione (c.p. art. 318))

35. Un responsabile di un ufficio tecnico comunale riceve una somma di denaro in cambio del rilascio di un titolo edilizio in violazione degli strumenti urbanistici vigenti. Tale condotta integra:

  1. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
  2. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
  3. rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)
  4. rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

Il rilascio di un titolo edilizio contrario agli strumenti urbanistici, in cambio di denaro, integra la corruzione propria ex art. 319 c.p., trattandosi di atto contrario ai doveri d'ufficio. (Diritto penale — corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (c.p. art. 319))

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