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📜 Diritto costituzionale e Titolo V (Stato, Regioni, enti locali)

I principi fondamentali

Gli articoli 1-12 della Costituzione fissano i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano: la forma di Stato democratica fondata sul lavoro e la sovranità popolare (art. 1); il riconoscimento dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili di solidarietà (art. 2); l'uguaglianza formale e sostanziale (art. 3); il diritto-dovere al lavoro (art. 4). L'art. 5 sancisce il principio autonomistico: la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua il più ampio decentramento amministrativo nei servizi statali e adegua i propri principi legislativi alle esigenze dell'autonomia. Seguono la tutela delle minoranze linguistiche (art. 6), i rapporti con le confessioni religiose (artt. 7-8), la tutela del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente (art. 9), l'adeguamento al diritto internazionale e il diritto d'asilo (art. 10), il ripudio della guerra e le limitazioni di sovranità che fondano la partecipazione all'Unione europea (art. 11).

Gli organi costituzionali

Il Parlamento, a bicameralismo perfetto, esercita la funzione legislativa e di controllo sul Governo, cui concede o revoca la fiducia. Il Presidente della Repubblica, eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da delegati regionali, è organo di garanzia e non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, salvo alto tradimento e attentato alla Costituzione; i suoi atti richiedono la controfirma ministeriale. Il Governo, composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, esercita funzione normativa mediante decreti legge (necessità e urgenza, conversione entro sessanta giorni) e decreti legislativi (previa delega parlamentare con principi e criteri direttivi). La Corte costituzionale, composta da quindici giudici, giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi in via incidentale e principale, sui conflitti di attribuzione e sull'ammissibilità dei referendum. La magistratura è autonoma e indipendente, soggetta soltanto alla legge, con autogoverno affidato al CSM.

Le fonti del diritto

La gerarchia delle fonti pone al vertice la Costituzione e le leggi costituzionali, seguite dagli atti aventi forza di legge, dalle leggi ordinarie statali e regionali e, in posizione subordinata, dai regolamenti (statali, regionali e degli enti locali, questi ultimi limitati all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni attribuite). Riserve di legge assolute e relative circondano di garanzie le materie più sensibili, come quella penale e quella tributaria.

Il Titolo V: Stato, Regioni ed enti locali

L'art. 114 elenca Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato quali enti costitutivi della Repubblica, ciascuno dotato di autonomia statutaria e funzionale, senza rapporti gerarchici tra i diversi livelli. L'art. 117 ripartisce la potestà legislativa in materie di competenza esclusiva statale (ad esempio politica estera, difesa, ordine pubblico, giurisdizione), concorrente (Stato: principi fondamentali; Regioni: dettaglio, come tutela della salute, governo del territorio, professioni) e residuale regionale (materie non elencate, come turismo e agricoltura). L'art. 118 attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, promuovendo anche la sussidiarietà orizzontale a favore dell'iniziativa dei cittadini. L'art. 119 garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali, con tributi propri, compartecipazioni e fondo perequativo senza vincoli di destinazione, escludendo la garanzia statale sui prestiti contratti per investimenti. L'art. 120 vieta ostacoli alla circolazione interregionale e disciplina il potere sostitutivo statale, esercitabile per inadempienze rispetto a obblighi internazionali o UE, o a tutela dell'unità giuridica ed economica, nel rispetto della leale collaborazione. L'art. 116, comma 3, consente forme di regionalismo differenziato. La Corte costituzionale compone i conflitti tra Stato e Regioni, sia in via principale sia mediante conflitti di attribuzione.

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Preguntas de muestra (35)

1. Come qualifica l'art. 1 della Costituzione la forma di Stato italiana?

  1. Una Repubblica democratica, fondata sul lavoro
  2. Una Repubblica parlamentare, fondata sulla rappresentanza
  3. Uno Stato unitario, fondato sull'uguaglianza
  4. Una Repubblica federale, fondata sull'autonomia

L'art. 1 Cost. proclama l'Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro, principio che qualifica l'intero ordinamento. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 1))

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, Cost., a chi appartiene la sovranità e come viene esercitata?

  1. Appartiene al Parlamento, che la esercita in via esclusiva
  2. Appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
  3. Appartiene allo Stato, che la esercita tramite il Governo
  4. Appartiene al Presidente della Repubblica, quale garante dell'unità nazionale

L'art. 1, comma 2, Cost. attribuisce la sovranità al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti fissati dalla Costituzione stessa. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 1))

3. Che cosa dispone l'art. 2 della Costituzione riguardo ai diritti e ai doveri della persona?

  1. Riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
  2. Riconosce i soli diritti politici, subordinandoli ai doveri di solidarietà economica
  3. Garantisce i diritti inviolabili esclusivamente ai cittadini italiani
  4. Subordina i diritti inviolabili al preventivo adempimento dei doveri tributari

L'art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 2))

4. Secondo l'art. 2 Cost., i diritti inviolabili dell'uomo sono garantiti:

  1. Solo come singolo individuo, con esclusione delle formazioni sociali
  2. Sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità
  3. Esclusivamente nell'ambito della famiglia, quale unica formazione sociale rilevante
  4. Solo nelle formazioni sociali riconosciute con legge ordinaria

L'art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 2))

5. L'art. 3, comma 1, Cost. sancisce il principio di uguaglianza formale, vietando discriminazioni fondate su:

  1. Sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali
  2. Solo il sesso e la razza, mentre le altre condizioni sono disciplinate da leggi ordinarie
  3. Esclusivamente le condizioni economiche e sociali
  4. Solo la religione e le opinioni politiche

L'art. 3, comma 1, Cost. vieta discriminazioni fondate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 3))

6. Il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, è previsto:

  1. Dall'art. 3, comma 2, Cost., quale principio di uguaglianza sostanziale
  2. Dall'art. 3, comma 1, Cost., quale principio di uguaglianza formale
  3. Dall'art. 5 Cost., quale principio autonomistico
  4. Dall'art. 4 Cost., quale diritto al lavoro

L'art. 3, comma 2, Cost. sancisce il principio di uguaglianza sostanziale, affidando alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economico-sociali. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 3))

7. Ai sensi dell'art. 4 Cost., il lavoro è configurato come:

  1. Un diritto riconosciuto a tutti i cittadini e un dovere di svolgere un'attività secondo le proprie possibilità e la propria scelta
  2. Un diritto assoluto senza correlativi doveri
  3. Un dovere imposto solo ai lavoratori dipendenti pubblici
  4. Una libertà economica tutelata unicamente dall'art. 41 Cost.

L'art. 4 Cost. configura il lavoro come diritto di tutti i cittadini e come dovere di svolgere un'attività secondo le proprie possibilità e la propria scelta. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 4))

8. L'art. 5 Cost. definisce la Repubblica:

  1. Una e indivisibile, e riconosce e promuove le autonomie locali
  2. Federale, articolata in Stato e Regioni dotate di sovranità
  3. Divisibile su base regionale, con autonomie subordinate al Parlamento
  4. Una e indivisibile, con esclusione di qualsiasi forma di autonomia locale

L'art. 5 Cost. proclama la Repubblica una e indivisibile e, al contempo, riconosce e promuove le autonomie locali: è il principio autonomistico. (Diritto costituzionale — Principio autonomistico (Cost. art. 5))

9. Secondo l'art. 5 Cost., nei servizi che dipendono dallo Stato la Repubblica attua:

  1. Il più ampio decentramento amministrativo
  2. Un accentramento funzionale a garanzia dell'unità nazionale
  3. Il trasferimento della potestà legislativa alle Regioni
  4. L'attribuzione esclusiva delle funzioni ai Comuni

L'art. 5 Cost. impegna la Repubblica ad attuare il più ampio decentramento amministrativo nei servizi che dipendono dallo Stato. (Diritto costituzionale — Principio autonomistico (Cost. art. 5))

10. L'art. 5 Cost. impegna la Repubblica ad adeguare:

  1. I principi e i metodi della propria legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento
  2. Il proprio ordinamento giudiziario alle esigenze delle Regioni a statuto speciale
  3. La propria organizzazione militare alle esigenze delle autonomie locali
  4. Il proprio sistema tributario esclusivamente alle esigenze dei Comuni

L'art. 5 Cost. impone di adeguare i principi e i metodi della legislazione statale alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. (Diritto costituzionale — Principio autonomistico (Cost. art. 5))

11. La tutela delle minoranze linguistiche è prevista:

  1. Dall'art. 6 Cost., con apposite norme
  2. Dall'art. 3 Cost., quale corollario dell'uguaglianza sostanziale
  3. Dall'art. 116 Cost., quale unica fonte delle autonomie speciali
  4. Dall'art. 8 Cost., quale forma di libertà religiosa

L'art. 6 Cost. prevede espressamente la tutela delle minoranze linguistiche con apposite norme. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 6))

12. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati:

  1. Dai Patti Lateranensi, richiamati dall'art. 7 Cost., che sancisce l'indipendenza e la sovranità di entrambi gli ordini
  2. Da un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, Cost., come per le altre confessioni religiose
  3. Da una legge costituzionale approvata a maggioranza dei due terzi
  4. Da un regolamento governativo adottato su proposta del Ministro dell'interno

L'art. 7 Cost. richiama i Patti Lateranensi e sancisce che Stato e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 7))

13. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'art. 8 Cost.:

  1. Sono ugualmente libere davanti alla legge e i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese
  2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva del Governo per l'esercizio del culto
  3. Sono regolate esclusivamente dai Patti Lateranensi, estesi in via analogica
  4. Non godono di alcuna forma di rappresentanza istituzionale, riservata alla sola Chiesa cattolica

L'art. 8 Cost. dichiara ugualmente libere davanti alla legge tutte le confessioni religiose e ne regola i rapporti con lo Stato per legge, sulla base di intese. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 8))

14. L'art. 9 Cost. affida alla Repubblica la tutela:

  1. Del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi
  2. Esclusivamente del patrimonio storico e artistico, mentre la tutela ambientale è riservata alle Regioni
  3. Del solo paesaggio, con rinvio integrale alla legislazione regionale per il patrimonio culturale
  4. Della ricerca scientifica, quale unico bene costituzionalmente protetto dalla norma

L'art. 9 Cost. affida alla Repubblica la tutela del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e, dopo la riforma del 2022, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 9))

15. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, Cost., l'ordinamento giuridico italiano:

  1. Si conforma automaticamente alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute
  2. Recepisce le norme di diritto internazionale solo previa legge di adattamento ordinaria
  3. È subordinato al diritto internazionale soltanto nelle materie di competenza legislativa concorrente
  4. Si conforma alle norme internazionali unicamente se recepite con legge costituzionale

L'art. 10, comma 1, Cost. prevede l'adeguamento automatico dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 10))

16. Il diritto d'asilo, previsto dall'art. 10 Cost., spetta:

  1. Allo straniero cui sia impedito nel proprio Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana
  2. A qualunque straniero che ne faccia richiesta, senza alcuna condizione
  3. Solo ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea
  4. Esclusivamente in presenza di un trattato bilaterale che lo preveda espressamente

L'art. 10, comma 3, Cost. riconosce il diritto d'asilo allo straniero cui sia impedito nel proprio Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 10))

17. L'art. 10 Cost. dispone che l'estradizione dello straniero:

  1. Non è ammessa per reati politici
  2. È sempre ammessa se richiesta da uno Stato membro dell'UE
  3. È vietata in ogni caso, senza eccezioni
  4. È ammessa solo per reati politici, con esclusione dei reati comuni

L'art. 10, comma 4, Cost. esclude l'estradizione dello straniero per reati politici. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 10))

18. L'art. 11 Cost., oltre a ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, consente:

  1. Limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, in condizioni di parità con gli altri Stati
  2. Limitazioni di sovranità solo a favore di Stati legati all'Italia da trattati bilaterali di difesa
  3. La partecipazione a conflitti armati esclusivamente a scopo difensivo, senza alcuna limitazione di sovranità
  4. Il trasferimento della sovranità legislativa esclusivamente in materia di difesa e moneta

L'art. 11 Cost. consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le Nazioni; è la base costituzionale della partecipazione all'Unione europea. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 11))

19. La bandiera della Repubblica è disciplinata:

  1. Dall'art. 12 Cost., che la individua nel tricolore italiano: verde, bianco e rosso
  2. Dall'art. 5 Cost., quale simbolo dell'unità e indivisibilità della Repubblica
  3. Da una legge ordinaria, non essendo materia costituzionale
  4. Dall'art. 87 Cost., tra le prerogative del Presidente della Repubblica

L'art. 12 Cost. individua nel tricolore verde, bianco e rosso la bandiera della Repubblica. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 12))

20. L'art. 54 Cost. impone a tutti i cittadini:

  1. Il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi
  2. Il dovere di prestare servizio militare, quale unico dovere costituzionale espresso
  3. Il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva
  4. Il dovere di votare alle consultazioni elettorali, pena sanzioni amministrative

L'art. 54 Cost. impone a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi; il dovere tributario è invece previsto dall'art. 53. (Diritto costituzionale — Diritti e doveri (Cost. art. 54))

21. Nella gerarchia delle fonti del diritto italiano, il vertice del sistema è occupato da:

  1. La Costituzione e le leggi costituzionali
  2. Le leggi ordinarie statali
  3. I regolamenti governativi
  4. Le fonti dell'Unione europea, in via generale e senza eccezioni

La Costituzione e le leggi costituzionali si collocano al vertice della gerarchia delle fonti, condizionando la validità di tutte le fonti sottordinate. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto (Cost. artt. 1, 138))

22. La distinzione tra riserva di legge assoluta e riserva di legge relativa attiene:

  1. Al grado di disciplina che la Costituzione impone sia contenuto nella legge, integrale nella riserva assoluta e limitato ai principi in quella relativa
  2. Al tipo di maggioranza richiesta in Parlamento per approvare la legge
  3. Alla distinzione tra legge ordinaria e legge costituzionale
  4. Alla ripartizione di competenza tra Camera e Senato nell'iter legislativo

Nella riserva assoluta la materia deve essere interamente disciplinata dalla legge; nella riserva relativa la legge fissa i principi, mentre il dettaglio può essere rimesso a fonti secondarie. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto, riserva di legge)

23. La riserva di legge in materia penale, prevista dall'art. 25 Cost., comporta che:

  1. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, con esclusione della potestà punitiva fondata su fonti regolamentari
  2. I regolamenti governativi possono introdurre nuove fattispecie di reato in casi di urgenza
  3. La materia penale è affidata in via concorrente alla legislazione statale e regionale
  4. Le sanzioni penali possono essere stabilite anche con decreto ministeriale, purché ratificato dal Parlamento

L'art. 25, comma 2, Cost. sancisce il principio di legalità penale e di irretroattività: nessuno può essere punito se non in forza di una legge previgente al fatto, escludendo fonti regolamentari. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto (Cost. art. 25))

24. L'art. 23 Cost. stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta:

  1. Se non in base alla legge
  2. Se non in base a un regolamento governativo debitamente motivato
  3. Se non in base a una legge regionale, quale unica fonte competente in materia tributaria
  4. Se non in base a un decreto del Presidente della Repubblica

L'art. 23 Cost. pone una riserva di legge, relativa secondo l'interpretazione prevalente, per le prestazioni personali o patrimoniali imposte. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto (Cost. art. 23))

25. Quale differenza intercorre, quanto alla fonte di legittimazione, tra decreto legge e decreto legislativo?

  1. Il decreto legge è adottato dal Governo sotto la propria responsabilità in casi straordinari di necessità e urgenza, mentre il decreto legislativo presuppone una previa delega del Parlamento
  2. Il decreto legge presuppone una delega parlamentare, mentre il decreto legislativo è adottato d'urgenza dal Governo
  3. Entrambi presuppongono una delega parlamentare con principi e criteri direttivi
  4. Entrambi sono adottati d'urgenza dal Governo, senza necessità di intervento successivo delle Camere

Il decreto legge (art. 77 Cost.) nasce da un'autonoma valutazione governativa di necessità e urgenza; il decreto legislativo (art. 76 Cost.) presuppone una legge di delega del Parlamento. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto (Cost. artt. 76-77))

26. I regolamenti, quali fonti del diritto, si collocano:

  1. Al di sotto della legge e degli atti aventi forza di legge, ai quali devono conformarsi
  2. Al vertice della gerarchia delle fonti, sopra la Costituzione
  3. Allo stesso livello della legge ordinaria, potendola liberamente derogare
  4. Al di sopra delle leggi regionali, in ogni materia

I regolamenti sono fonti secondarie, subordinate alla legge e agli atti aventi forza di legge, e non possono derogarli. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto, regolamenti)

27. Dopo la riforma del Titolo V, ai sensi dell'art. 117, comma 6, Cost., la potestà regolamentare regionale:

  1. Spetta alle Regioni in ogni materia diversa da quella di legislazione esclusiva statale, salva delega alle Regioni in quest'ultima
  2. È sempre esclusa, spettando la potestà regolamentare unicamente allo Stato
  3. È limitata alle sole materie di legislazione concorrente, con esclusione delle materie residuali
  4. Spetta in via esclusiva ai Comuni, quali enti più prossimi ai cittadini

L'art. 117, comma 6, Cost. riserva la potestà regolamentare statale alle materie di legislazione esclusiva (salva delega), attribuendo alle Regioni la potestà regolamentare in ogni altra materia. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto (Cost. art. 117, c. 6))

28. L'art. 117, comma 6, ultimo periodo, Cost. attribuisce a Comuni, Province e Città metropolitane potestà regolamentare:

  1. In ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite
  2. In via generale su tutte le materie di competenza legislativa regionale
  3. Limitatamente alla materia tributaria, con esclusione dell'organizzazione interna
  4. Solo previa autorizzazione espressa della Regione di appartenenza

L'art. 117, comma 6, ultimo periodo, Cost. riconosce a Comuni, Province e Città metropolitane potestà regolamentare in ordine all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto (Cost. art. 117, c. 6))

29. Decreto legge e decreto legislativo sono qualificati come:

  1. Atti aventi forza di legge, equiparati quanto a rango alla legge ordinaria
  2. Fonti secondarie, subordinate alla legge ordinaria
  3. Fonti di rango costituzionale, alla pari delle leggi costituzionali
  4. Meri atti amministrativi generali privi di efficacia normativa

Decreto legge e decreto legislativo sono atti aventi forza di legge, equiparati quanto a rango alla legge ordinaria nella gerarchia delle fonti. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto (Cost. artt. 76-77))

30. Il sistema parlamentare italiano delineato dalla Costituzione si caratterizza per:

  1. Un bicameralismo perfetto (o paritario), in cui Camera dei deputati e Senato della Repubblica esercitano le medesime funzioni, compresa la concessione della fiducia al Governo
  2. Un bicameralismo differenziato, in cui solo la Camera dei deputati concede la fiducia al Governo
  3. Un sistema monocamerale, con un'unica Assemblea legislativa
  4. Un bicameralismo in cui il Senato esercita solo funzioni consultive, prive di efficacia vincolante

Camera dei deputati e Senato della Repubblica esercitano le medesime funzioni legislative e di controllo: si tratta di bicameralismo perfetto o paritario. (Diritto costituzionale — Parlamento (Cost. artt. 55, 94))

31. L'iniziativa delle leggi, ai sensi dell'art. 71 Cost., spetta:

  1. Al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti ai quali sia attribuita da legge costituzionale, oltre che al popolo mediante proposta di elettori
  2. Al solo Governo, quale titolare esclusivo della funzione normativa primaria
  3. Al solo Parlamento, con esclusione di ogni iniziativa esterna
  4. Al Presidente della Repubblica, in via esclusiva, quale garante dell'unità nazionale

L'art. 71 Cost. attribuisce l'iniziativa legislativa al Governo, a ciascun parlamentare, agli organi ed enti abilitati da legge costituzionale e al popolo mediante proposta sottoscritta da un numero di elettori. (Diritto costituzionale — Parlamento (Cost. art. 71))

32. Perché una legge si intenda approvata dal Parlamento, occorre che:

  1. Il medesimo testo, nella stessa formulazione, sia approvato da entrambe le Camere
  2. Sia approvato dalla sola Camera dei deputati, quale ramo prevalente
  3. Sia approvato dal Senato in prima lettura e ratificato dal Governo
  4. Sia approvato a maggioranza semplice da almeno una delle due Camere

Nel bicameralismo perfetto la legge deve essere approvata, nello stesso testo, da entrambe le Camere. (Diritto costituzionale — Parlamento (Cost. artt. 70, 72))

33. Ai sensi dell'art. 73 Cost., la legge approvata dalle Camere è promulgata:

  1. Dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione, salvo termine più breve dichiarato urgente dalle Camere
  2. Dal Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dall'approvazione
  3. Dal Presidente della Camera dei deputati, quale organo di garanzia dell'Assemblea
  4. Dalla Corte costituzionale, previo giudizio di legittimità costituzionale preventivo

L'art. 73 Cost. attribuisce al Presidente della Repubblica la promulgazione della legge entro un mese, termine riducibile se le Camere ne dichiarano l'urgenza. (Diritto costituzionale — Parlamento (Cost. art. 73))

34. Salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso, esse entrano in vigore:

  1. Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
  2. Il giorno stesso della loro pubblicazione
  3. Il trentesimo giorno successivo alla loro promulgazione
  4. Il giorno successivo alla loro approvazione da parte delle Camere

La vacatio legis ordinaria è di quindici giorni dalla pubblicazione, salvo diverso termine stabilito dalla legge stessa. (Diritto costituzionale — Parlamento (Cost. art. 73))

35. La mozione di sfiducia al Governo, disciplinata dall'art. 94 Cost., deve essere:

  1. Motivata e votata per appello nominale, e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera
  2. Presentata da almeno due quinti dei componenti dell'Assemblea
  3. Approvata dal solo Senato, con esclusione della Camera dei deputati
  4. Votata a scrutinio segreto, per garantire la libertà di voto dei parlamentari

L'art. 94 Cost. richiede che la mozione di sfiducia sia motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e votata per appello nominale. (Diritto costituzionale — Parlamento (Cost. art. 94))

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