Gli articoli 1-12 della Costituzione fissano i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano: la forma di Stato democratica fondata sul lavoro e la sovranità popolare (art. 1); il riconoscimento dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili di solidarietà (art. 2); l'uguaglianza formale e sostanziale (art. 3); il diritto-dovere al lavoro (art. 4). L'art. 5 sancisce il principio autonomistico: la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua il più ampio decentramento amministrativo nei servizi statali e adegua i propri principi legislativi alle esigenze dell'autonomia. Seguono la tutela delle minoranze linguistiche (art. 6), i rapporti con le confessioni religiose (artt. 7-8), la tutela del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente (art. 9), l'adeguamento al diritto internazionale e il diritto d'asilo (art. 10), il ripudio della guerra e le limitazioni di sovranità che fondano la partecipazione all'Unione europea (art. 11).
Il Parlamento, a bicameralismo perfetto, esercita la funzione legislativa e di controllo sul Governo, cui concede o revoca la fiducia. Il Presidente della Repubblica, eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da delegati regionali, è organo di garanzia e non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, salvo alto tradimento e attentato alla Costituzione; i suoi atti richiedono la controfirma ministeriale. Il Governo, composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, esercita funzione normativa mediante decreti legge (necessità e urgenza, conversione entro sessanta giorni) e decreti legislativi (previa delega parlamentare con principi e criteri direttivi). La Corte costituzionale, composta da quindici giudici, giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi in via incidentale e principale, sui conflitti di attribuzione e sull'ammissibilità dei referendum. La magistratura è autonoma e indipendente, soggetta soltanto alla legge, con autogoverno affidato al CSM.
La gerarchia delle fonti pone al vertice la Costituzione e le leggi costituzionali, seguite dagli atti aventi forza di legge, dalle leggi ordinarie statali e regionali e, in posizione subordinata, dai regolamenti (statali, regionali e degli enti locali, questi ultimi limitati all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni attribuite). Riserve di legge assolute e relative circondano di garanzie le materie più sensibili, come quella penale e quella tributaria.
L'art. 114 elenca Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato quali enti costitutivi della Repubblica, ciascuno dotato di autonomia statutaria e funzionale, senza rapporti gerarchici tra i diversi livelli. L'art. 117 ripartisce la potestà legislativa in materie di competenza esclusiva statale (ad esempio politica estera, difesa, ordine pubblico, giurisdizione), concorrente (Stato: principi fondamentali; Regioni: dettaglio, come tutela della salute, governo del territorio, professioni) e residuale regionale (materie non elencate, come turismo e agricoltura). L'art. 118 attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, promuovendo anche la sussidiarietà orizzontale a favore dell'iniziativa dei cittadini. L'art. 119 garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali, con tributi propri, compartecipazioni e fondo perequativo senza vincoli di destinazione, escludendo la garanzia statale sui prestiti contratti per investimenti. L'art. 120 vieta ostacoli alla circolazione interregionale e disciplina il potere sostitutivo statale, esercitabile per inadempienze rispetto a obblighi internazionali o UE, o a tutela dell'unità giuridica ed economica, nel rispetto della leale collaborazione. L'art. 116, comma 3, consente forme di regionalismo differenziato. La Corte costituzionale compone i conflitti tra Stato e Regioni, sia in via principale sia mediante conflitti di attribuzione.
1. Come qualifica l'art. 1 della Costituzione la forma di Stato italiana?
L'art. 1 Cost. proclama l'Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro, principio che qualifica l'intero ordinamento. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 1))
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, Cost., a chi appartiene la sovranità e come viene esercitata?
L'art. 1, comma 2, Cost. attribuisce la sovranità al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti fissati dalla Costituzione stessa. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 1))
3. Che cosa dispone l'art. 2 della Costituzione riguardo ai diritti e ai doveri della persona?
L'art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 2))
4. Secondo l'art. 2 Cost., i diritti inviolabili dell'uomo sono garantiti:
L'art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 2))
5. L'art. 3, comma 1, Cost. sancisce il principio di uguaglianza formale, vietando discriminazioni fondate su:
L'art. 3, comma 1, Cost. vieta discriminazioni fondate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 3))
6. Il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, è previsto:
L'art. 3, comma 2, Cost. sancisce il principio di uguaglianza sostanziale, affidando alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economico-sociali. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 3))
7. Ai sensi dell'art. 4 Cost., il lavoro è configurato come:
L'art. 4 Cost. configura il lavoro come diritto di tutti i cittadini e come dovere di svolgere un'attività secondo le proprie possibilità e la propria scelta. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 4))
8. L'art. 5 Cost. definisce la Repubblica:
L'art. 5 Cost. proclama la Repubblica una e indivisibile e, al contempo, riconosce e promuove le autonomie locali: è il principio autonomistico. (Diritto costituzionale — Principio autonomistico (Cost. art. 5))
9. Secondo l'art. 5 Cost., nei servizi che dipendono dallo Stato la Repubblica attua:
L'art. 5 Cost. impegna la Repubblica ad attuare il più ampio decentramento amministrativo nei servizi che dipendono dallo Stato. (Diritto costituzionale — Principio autonomistico (Cost. art. 5))
10. L'art. 5 Cost. impegna la Repubblica ad adeguare:
L'art. 5 Cost. impone di adeguare i principi e i metodi della legislazione statale alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. (Diritto costituzionale — Principio autonomistico (Cost. art. 5))
11. La tutela delle minoranze linguistiche è prevista:
L'art. 6 Cost. prevede espressamente la tutela delle minoranze linguistiche con apposite norme. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 6))
12. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati:
L'art. 7 Cost. richiama i Patti Lateranensi e sancisce che Stato e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 7))
13. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'art. 8 Cost.:
L'art. 8 Cost. dichiara ugualmente libere davanti alla legge tutte le confessioni religiose e ne regola i rapporti con lo Stato per legge, sulla base di intese. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 8))
14. L'art. 9 Cost. affida alla Repubblica la tutela:
L'art. 9 Cost. affida alla Repubblica la tutela del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e, dopo la riforma del 2022, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 9))
15. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, Cost., l'ordinamento giuridico italiano:
L'art. 10, comma 1, Cost. prevede l'adeguamento automatico dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 10))
16. Il diritto d'asilo, previsto dall'art. 10 Cost., spetta:
L'art. 10, comma 3, Cost. riconosce il diritto d'asilo allo straniero cui sia impedito nel proprio Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 10))
17. L'art. 10 Cost. dispone che l'estradizione dello straniero:
L'art. 10, comma 4, Cost. esclude l'estradizione dello straniero per reati politici. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 10))
18. L'art. 11 Cost., oltre a ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, consente:
L'art. 11 Cost. consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le Nazioni; è la base costituzionale della partecipazione all'Unione europea. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 11))
19. La bandiera della Repubblica è disciplinata:
L'art. 12 Cost. individua nel tricolore verde, bianco e rosso la bandiera della Repubblica. (Diritto costituzionale — Principi fondamentali (Cost. art. 12))
20. L'art. 54 Cost. impone a tutti i cittadini:
L'art. 54 Cost. impone a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi; il dovere tributario è invece previsto dall'art. 53. (Diritto costituzionale — Diritti e doveri (Cost. art. 54))
21. Nella gerarchia delle fonti del diritto italiano, il vertice del sistema è occupato da:
La Costituzione e le leggi costituzionali si collocano al vertice della gerarchia delle fonti, condizionando la validità di tutte le fonti sottordinate. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto (Cost. artt. 1, 138))
22. La distinzione tra riserva di legge assoluta e riserva di legge relativa attiene:
Nella riserva assoluta la materia deve essere interamente disciplinata dalla legge; nella riserva relativa la legge fissa i principi, mentre il dettaglio può essere rimesso a fonti secondarie. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto, riserva di legge)
23. La riserva di legge in materia penale, prevista dall'art. 25 Cost., comporta che:
L'art. 25, comma 2, Cost. sancisce il principio di legalità penale e di irretroattività: nessuno può essere punito se non in forza di una legge previgente al fatto, escludendo fonti regolamentari. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto (Cost. art. 25))
24. L'art. 23 Cost. stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta:
L'art. 23 Cost. pone una riserva di legge, relativa secondo l'interpretazione prevalente, per le prestazioni personali o patrimoniali imposte. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto (Cost. art. 23))
25. Quale differenza intercorre, quanto alla fonte di legittimazione, tra decreto legge e decreto legislativo?
Il decreto legge (art. 77 Cost.) nasce da un'autonoma valutazione governativa di necessità e urgenza; il decreto legislativo (art. 76 Cost.) presuppone una legge di delega del Parlamento. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto (Cost. artt. 76-77))
26. I regolamenti, quali fonti del diritto, si collocano:
I regolamenti sono fonti secondarie, subordinate alla legge e agli atti aventi forza di legge, e non possono derogarli. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto, regolamenti)
27. Dopo la riforma del Titolo V, ai sensi dell'art. 117, comma 6, Cost., la potestà regolamentare regionale:
L'art. 117, comma 6, Cost. riserva la potestà regolamentare statale alle materie di legislazione esclusiva (salva delega), attribuendo alle Regioni la potestà regolamentare in ogni altra materia. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto (Cost. art. 117, c. 6))
28. L'art. 117, comma 6, ultimo periodo, Cost. attribuisce a Comuni, Province e Città metropolitane potestà regolamentare:
L'art. 117, comma 6, ultimo periodo, Cost. riconosce a Comuni, Province e Città metropolitane potestà regolamentare in ordine all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto (Cost. art. 117, c. 6))
29. Decreto legge e decreto legislativo sono qualificati come:
Decreto legge e decreto legislativo sono atti aventi forza di legge, equiparati quanto a rango alla legge ordinaria nella gerarchia delle fonti. (Diritto costituzionale — Fonti del diritto (Cost. artt. 76-77))
30. Il sistema parlamentare italiano delineato dalla Costituzione si caratterizza per:
Camera dei deputati e Senato della Repubblica esercitano le medesime funzioni legislative e di controllo: si tratta di bicameralismo perfetto o paritario. (Diritto costituzionale — Parlamento (Cost. artt. 55, 94))
31. L'iniziativa delle leggi, ai sensi dell'art. 71 Cost., spetta:
L'art. 71 Cost. attribuisce l'iniziativa legislativa al Governo, a ciascun parlamentare, agli organi ed enti abilitati da legge costituzionale e al popolo mediante proposta sottoscritta da un numero di elettori. (Diritto costituzionale — Parlamento (Cost. art. 71))
32. Perché una legge si intenda approvata dal Parlamento, occorre che:
Nel bicameralismo perfetto la legge deve essere approvata, nello stesso testo, da entrambe le Camere. (Diritto costituzionale — Parlamento (Cost. artt. 70, 72))
33. Ai sensi dell'art. 73 Cost., la legge approvata dalle Camere è promulgata:
L'art. 73 Cost. attribuisce al Presidente della Repubblica la promulgazione della legge entro un mese, termine riducibile se le Camere ne dichiarano l'urgenza. (Diritto costituzionale — Parlamento (Cost. art. 73))
34. Salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso, esse entrano in vigore:
La vacatio legis ordinaria è di quindici giorni dalla pubblicazione, salvo diverso termine stabilito dalla legge stessa. (Diritto costituzionale — Parlamento (Cost. art. 73))
35. La mozione di sfiducia al Governo, disciplinata dall'art. 94 Cost., deve essere:
L'art. 94 Cost. richiede che la mozione di sfiducia sia motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e votata per appello nominale. (Diritto costituzionale — Parlamento (Cost. art. 94))